L'impresa che assumeva con contratto a tempo determinato o indeterminato giovani dai 15 ai 29 anni poteva usufruire di bonus occupazionali.
Inoltre le imprese potevano ricevere un incentivo specifico per l'attivazione di contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (art.43 D.lgs 81/2015) o per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 45 D.lgs 81/2015).
In dettaglio i bonus e gli incentivi previsti:
- assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione e Assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante: sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a 8.060 euro annui
- assunzioni a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore o uguale a 6 mesi: sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 4.030,00 euro annui
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 D.lgs 81/2015): incentivo tra i 2.000 e i 3.000 euro all'anno, in base all'età dell’apprendista. La domanda di bonus è istruita da Regione Lombardia ed erogata da IGRUE.
- apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 45 D.lgs 81/2015): incentivo di 6.000 euro all'anno. La domanda di bonus è istruita da Regione Lombardia ed erogata da IGRUE.
- indennità di tirocinio: era riconosciuta esclusivamente per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata superiore a 120 giorni continuativi presso il medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante che anticipava al giovane la quota di indennità di tirocinio spettante poteva richiederne il rimborso a Regione Lombardia.
Le suddette quote rappresentavano il massimale del rimborso che Regione Lombardia riconosceva alle imprese che ospitavano un tirocinante nell'ambito della Garanzia Giovani. L'importo complessivo del rimborso è stato differenziato sulla base della durata del tirocinio secondo le fasce temporali di seguito specificate:
- 400€ per tirocini di almeno 120 giorni;
- 800 € per tirocini di almeno 150 giorni;
- 1.200 € per tirocini di almeno 180 giorni;
- 200€/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° mese.
Per le persone svantaggiate ai sensi della l. 381/91 la durata massima del tirocinio era di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi.
Per i disabili ai sensi della l. 68/99 la durata massima era di 24 mesi non prorogabili.