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A chi si rivolge

Il 28 aprile 2017 la Fase I del Programma Garanzia Giovani è giunta a conclusione, a seguito dell’esaurimento delle relative fonti di finanziamento.

Garanzia Giovani in Lombardia coinvolgeva ed era rivolta in misura differente a:

  • Giovani
  • Imprese
  • Istituzioni scolastiche (Istituzioni Scolastiche e Formative, le Università, i PTP, gli ITS, i soggetti che erogavano percorsi IFTS e i soggetti delle reti FIXO)
  • Operatori accreditati al lavoro

I giovani dovevano essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della registrazione al Programma:

  • età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
  • essere in una condizione di disoccupazione ai sensi del d. lgs. n. 150/2015;
  • non essere iscritto a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari;
  • non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare;
  • non avere in corso interventi di politiche attive;
  • essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale.

Per l’accesso a "Garanzia Giovani" erano stati attivati due diversi canali:

  • il “flusso”, riservato ai giovani che avevano completato da non più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo, istruzione e formazione professionale, universitari e terziari e hanno potuto essere presi in carico dalle istituzioni scolastiche, formative e università di provenienza;
  • lo “stock”, riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei requisiti che hanno potuto essere presi in carico dagli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro.

L'impresa che assumeva con contratto a tempo determinato o indeterminato giovani dai 15 ai 29 anni poteva usufruire di bonus occupazionali.

Inoltre le imprese potevano ricevere un incentivo specifico per l'attivazione di contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale (art.43 D.lgs 81/2015) o per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 45 D.lgs 81/2015).

In dettaglio i bonus e gli incentivi previsti:

  • assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione e Assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante: sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a 8.060 euro annui
  • assunzioni a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore o uguale a 6 mesi: sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 4.030,00 euro annui
  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 D.lgs 81/2015): incentivo tra i 2.000 e i 3.000 euro all'anno, in base all'età dell’apprendista. La domanda di bonus è istruita da Regione Lombardia ed erogata da IGRUE.
  • apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 45 D.lgs 81/2015): incentivo di 6.000 euro all'anno. La domanda di bonus è istruita da Regione Lombardia ed erogata da IGRUE.
  • indennità di tirocinio: era riconosciuta esclusivamente per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata superiore a 120 giorni continuativi presso il medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante che anticipava al giovane la quota di indennità di tirocinio spettante poteva richiederne il rimborso a Regione Lombardia.

Le suddette quote rappresentavano il massimale del rimborso che Regione Lombardia riconosceva alle imprese che ospitavano un tirocinante nell'ambito della Garanzia Giovani. L'importo complessivo del rimborso è stato differenziato sulla base della durata del tirocinio secondo le fasce temporali di seguito specificate:

  • 400€ per tirocini di almeno 120 giorni;
  • 800 € per tirocini di almeno 150 giorni;
  • 1.200 € per tirocini di almeno 180 giorni;
  • 200€/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° mese.

Per le persone svantaggiate ai sensi della l. 381/91 la durata massima del tirocinio era di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi.

Per i disabili ai sensi della l. 68/99 la durata massima era di 24 mesi non prorogabili.

 

Le istituzioni scolastiche, Formative e Universitarie potevano essere il canale di accesso per i giovani definiti “flusso”, riservato a coloro che avevano completato da non più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo, istruzione e formazione professionale, universitari e terziari.

Per partecipare al Programma Garanzia Giovani, le Istituzioni Scolastiche, Formative e Universitarie dovevano essere autorizzate all’intermediazione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 276/2003, secondo le procedure stabilite dal D.M 20 settembre 2011 “Modalità di interconnessione a Cliclavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione» o avere accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro.

Gli operatori appartenenti al sistema di accreditamento regionale potevano essere il canale di accesso per i giovani definiti  “stock”, riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei requisiti che erano presi in carico dagli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro.

I servizi erogati dall’Operatore scelto, a seguito dell’adesione, erano:

  • accoglienza e accesso ai servizi
  • definizione del percorso
  • bilancio delle competenze
  • colloquio specialistico.

Successivamente potevano essere attivati:

  • la formazione mirata all’inserimento lavorativo
  • il reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
  • l’accompagnamento al lavoro
  • un tirocinio extra-curriculare.